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Il pensionato italiano residente in Bulgaria non deve tassare la pensione in Italia
Con la recente sentenza del 28 maggio 2024 (r.g. n. 820/2023), la Sezione Lavoro del Tribunale di Pistoia ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di un mio assistito per una questione di particolare interesse, relativa alla tassazione, anche in Italia, delle pensioni private erogate dall’INPS a cittadini italiani fiscalmente residente in Bulgaria.
Come noto, con il messaggio 3 aprile 2023, n. 1270, l’INPS ha fornito i “nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria e comunica che devono intendersi superate le indicazioni fornite dal messaggio 18 febbraio 2020, n. 612 sulla Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali”.
In buona sostanza, secondo la ricostruzione dell’INPS, il cittadino italiano fiscalmente in Bulgaria può vedersi detassata la pensione in Italia solo se previa acquisizione della cittadinanza bulgara.
Il Tribunale di Pistoia, con la condivisibile sentenza resa all’esito del ricorso presentato dal sottoscritto, è stato di parere opposto.
Anzitutto, correttamente il Tribunale ha riconosciuto, nella materia di interesse, la giurisdizione ordinaria, cioè del Tribunale Ordinario e non della Corte di Giustizia Tributaria, perché il “rapporto dedotto in giudizio … è il rapporto che lega non l’ente impositore ed il contribuente, bensì quello che lega il sostituto d’imposta (nel caso di specie, Inps) ed il sostituito”.
Inoltre, il Tribunale, nell’escludere in radice la sussistenza di un rapporto di litis consorzio necessario con l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto pienamente sussistente la legittimazione passiva dell’INPS.
Nel merito della vicenda, il Giudice ha correttamente rilevato che “... deve ritenersi … che il senso da attribuire all’espressione “nazionalità bulgara” di cui all’art. 1, par. 2, le tt. b) della Convenzione de qua sia quello di residenza, e non quello di cittadinanza. Se, infatti, i criteri di collegamento di cui alla lett. a), concernente l’assoggettamento ad imposta italiana, sono da intendersi secondo il significato tecnico attribuito loro dal diritto italiano, non può ritenersi che i criteri di collegamento inerenti alla tassazione in Bulgaria siano definiti secondo parametri e significato tecnico propri del diritto italiano”.
Da ultimo, merita menzionare il fatto che il Tribunale di Pistoia ha accolto anche l’ulteriore difesa mossa dallo scrivente, relativa all’illegittimità del provvedimento di riliquidazione della pensione, da parte dell’INPS, non solo in assenza di un presupposto provvedimento della competente Agenzia delle Entrate ma, soprattutto, sulla scorta di un mero interpello, peraltro proposto da un contribuente del tutto estraneo alla vicenda di cui è causa: “Ebbene, se così stanno le cose, e tenuto conto della riserva di legge che l’art. 23 Cost. contempla in materia tributaria, risulta illegittimo il provvedimento Inps di riliquidazione della pensione in virtù della revoca delle disposizioni favorevoli in materia di detassazione adottato nel caso di specie, peraltro in difetto di un atto di accertamento del debito fiscale proveniente dall’ente impositore”.
Sent. Tribunale Pistoia Sezione Lavoro r.g. n. 820-2023.pdf