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STUDIO LEGALE LORENZI

In questi giorni in cui si parla molto del settore immobiliare, si pensi per esempio alla riforma del catasto, segnalo la sentenza della CTR Toscana n.1106 del 6 ottobre 2021 che si è pronunciata in ordine alla rettifica del valore commerciale di un fabbricato.

 

Secondo la CTR, qualora l’Ufficio intenda rettificare, in aumento, il valore commerciale dell’immobile ai fini dell’imposta di registro, “deve tener conto di elementi di valutazione non già apodittici e stereotipati, bensì concreti ed obiettivi, tra cui lo stato manutentivo del bene, le caratteristiche peculiari dell’immobile, l’ubicazione e la quantità di possibili compratori”.

 

Inoltre, sempre secondo la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, la sommaria perizia di stima dell’Ufficio Tecnico Erariale e il “cosiddetto metodo della comparazione” sono meri indizi “perché non tengono conto del mercato immobiliare caratterizzato da una estrema volatilità … e soffre di caratteristiche peculiari che impediscono un facile confronto tra domanda aggregata ed offerta aggregata …”.

 

Per questi motivi, in definitiva, il giudice dell’appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuta illegittima la rettifica di valore commerciale dell’immobile compiuta dall’Agenzia delle Entrate per il tramite della perizia di stima comparativa dell’UTE.

 

Qui sotto il testo della sentenza.

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