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STUDIO LEGALE LORENZI

L’art. 3, comma 5, d.l. n. 127/2021, impone anche agli Avvocati e agli Studi Legali in generale una serie di oneri e di obblighi relativi alla certificazione verde Covid-19 (da ora anche green pass).

 

Nel dettaglio, gli Avvocati, in qualità di datori di lavoro, devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione della verifica del possesso del green pass di loro eventuali lavoratori dipendenti. Alla stessa stregua, gli Studi Legali devono dotarsi di un atto formale con cui individuano il soggetto incaricato del controllo e dell’accertamento di eventuali violazioni.

 

La mancata adozione delle misure organizzative di cui al richiamato comma 5, compresa la mancata individuazione con atto formale del soggetto incaricato delle verifiche e delle segnalazioni delle violazioni, integra una condotta punibile con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

 

In attesa della definizione, da un lato, delle linee guida del Governo per la “omogenea definizione delle modalità organizzative” da un lato, nonché per l’individuazione del soggetto incarico delle verifiche e degli accertamenti con “atto formale” dall’altro, si ritiene che la sottoscrizione di un protocollo interno avente data certa, attribuibile al documento apponendo la firma digitale, sia sufficiente a soddisfare la prescrizione contenuta nell’art. 3, comma 5, d.l. n. 127/2021, fermo restando che la definizione delle modalità operative potrà avvenire entro il 15 ottobre 2021, così come l’adozione dell’atto formale.

 

Per ulteriori approfondimenti, anche legati all’interpretazione del testo del decreto-legge n. 127/2021 e dei relativi rinvii per gli aspetti sanzionatori, compila il format che trovi qui.

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